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IMU
IMU – 2020: Acconto prorogato al 16 luglio 2020.
Nuova IMU
Dal 1° gennaio 2020 con la Legge n. 160/2019 è stato
abolito il tributo TASI ed è stata istituita la nuova IMU
che tuttavia mantiene pressoché invariate le disposizioni
vigenti per l'anno precedente.
Soggetti passivi
Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, di superficie sugli immobili stessi,
concessionari di beni immobili, locatari finanziari di beni
immobili, coniugi separati assegnatari di abitazione.
Su cosa si paga
La base imponibile è il valore degli immobili
determinato come segue:
Fabbricati: applicare alla rendita catastale
(rivalutata del 5%) i seguenti moltiplicatori:
Abitazioni (categoria catastale gruppo A, escluso
A/10): 160
Uffici (A/10): 80
Collegi, scuole, etc (gruppo B): 140
Negozi (C1): 55
Garage, posto auto, magazzini, tettoie etc. (C/2, C/6, C/7):
160
Laboratori, palestre etc (C/3, C/4, C/5): 140
Capannoni industriali (gruppo D escluso D/5): 65
Istituti di credito, assicurazioni (D/5): 80
Terreni: moltiplicare il reddito dominicale
(rivalutato del 25%) per il coefficiente 135.
Aree Fabbricabili: valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.
Esenzioni e riduzioni
1) Esenzione abitazione principale e relative pertinenze,
esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro
pertinenze;
2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
3) esenzione terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti a imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti
nella previdenza agricola;
4) riduzione base imponibile del 50% per unità immobiliari
ad uso abitativo e pertinenze (ad eccezione per le categorie
catastali (A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori-figli) alle seguenti condizioni:
- che il contratto di comodato sia registrato all'Ufficio del
Registro (Agenzia Entrate)
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia (ad uso
abitativo) e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile
concesso in comodato.
Novità per il 2020
La nuova IMU rende assimilata all'abitazione principale
(e quindi esente) la casa familiare assegnata al genitore
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
(novità rispetto al passato, poiché prima la norma
attribuiva la soggettività passiva all'ex coniuge
assegnatario della casa coniugale, senza considerare l'eventuale
affidamento dei figli).
Aliquote IMU (per mille)
Per l'acconto prorogato al 16 luglio 2020 si deve versare la
metà del totale dovuto ai fini IMU e TASI per l'anno 2019.
Le aliquote applicate per la prima rata sono le seguenti:
• 6,0 ‰ Abitazione Principale solo per categorie A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze
• 1,0 ‰ Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10
o con relativa annotazione catastale)
• 0,0‰ Terreni agricoli posseduti e condotti da
imprenditori agricoli a titolo principale
• 8,8 ‰ Terreni agricoli posseduti da soggetti non
coltivatori diretti e non IAP
• 9,8 ‰ Aree fabbricabili
• 9,8 ‰ Altri fabbricati (compresi fabbricati di
proprietà di soggetti iscritti AIRE)
• 7,6 ‰ Fabbricati industriali Gruppo D (quota allo
Stato)
• 2,2 ‰ Fabbricati industriali Gruppo D (quota al
Comune)
• 2,5 ‰ Fabbricati beni merce (costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita)
Aree fabbricabili
La legge n. 223/2006 ha fornito la seguente definizione di area
fabbricabile: <>. Pertanto alla luce di tale interpretazione
autentica invitiamo i contribuenti a verificare la propria
posizione tributaria in merito all'applicazione di tale norma ai
fini dell'IMU. Ricordiamo infine che anche una semplice pratica di
ampliamento (es. per adesione al "piano casa" legge regionale n.
14/2009) ha come effetto l'applicazione del tributo calcolata sulla
base del valore imponibile del bene in corso di
costruzione/ampliamento. Sul sito del comune è disponibile
la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 16-09-2015 con la quale
sono stati forniti valori indicativi delle aree fabbricabili. Si
invitano i possessori di aree a verificare la propria posizione ed
eventualmente presentare la dichiarazione IUC/IMU di variazione
(obbligatoria per legge) in caso di variazioni di valore, di
cubatura, di inizio lavori in caso di demolizione, adesioni al
piano casa, ampliamenti ecc. L'Ufficio Tributi è a
disposizione per eventuali informazioni sulla corretta applicazione
dei valori in oggetto.
Definizione di abitazione principale e
pertinenze
Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto come unica
unità immobiliare, nel quale il contribuente e la sua
famiglia dimora abitualmente e risiede anagraficamente (se marito e
moglie hanno residenza in 2 immobili diversi siti in uno stesso
Comune solo uno potrà essere considerato abitazione
principale). Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati
nelle categorie catastali C/2, C/6 , C/7 nella misura massima di
una sola unità per ciascuna delle categorie catastali
indicate.
Detrazione
Detrazione annua di euro 200,00 (solo per categorie A/1,
A/8 e A/9).
Modalità di versamento
L'imposta deve essere versata esclusivamente con il
modello F24 o con bollettino postale intestato a Poste Italiane
come da Decreto 23-11-2012. L'importo minimo annuo da versare
è di € 12,00 (dodici), ovvero si versa SOLO se
l'imposta totale annua è uguale o superiore a €
12,00.
Codici per compilazione modello F24
Codice Ente Comune di Cadoneghe: B345
Codici Tributo:
Abitazione principale e pertinenze (cat. A1,A8 e A9) (quota comune
3912)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) (quota comune
3913)
Terreni (quota comune 3914)
Aree fabbricabili (quota comune 3916)
Altri fabbricati (quota comune 3918)
Fabbricati produttivi Gruppo D (quota comune 3930, quota stato
3925).
Il versamento della quota a favore dello Stato riguarda
esclusivamente i fabbricati produttivi di categoria D, mentre al
Comune spetta solamente la maggiorazione di aliquota.
Scadenza versamento
Acconto entro giovedì 16 luglio 2020 (versamento 50%
dell'imposta dovuta
per l'anno 2019 per tributi IMU e TASI).
Saldo entro mercoledì 16 dicembre 2020 (a conguaglio
sull'intero anno).
Riduzioni
La base imponibile è ridotta al 50% per:
• fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art
10 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42;
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati secondo le caratteristiche previste dal regolamento
comunale;
• fabbricati concessi in comodato d'uso.
Dichiarazione IMU
La dichiaraie deve essere presentata entro il 30 giugno
2021 utilizzando il modello ministeriale. In particolare si ricorda
la presentazione per i possessori di aree fabbricabili.
Orario di ricevimento Ufficio Tributi
Dal Lunedì al Venerdì 08.30 - 13.00
Lunedì e Mercoledì pomeriggio 15.30 - 18.30
Contatti
Tel. 049 8881742 - 049 8881744
tributi@cadoneghenet.it
Documenti allegati:
- Dichiarazione inagibilità ai fini IMU/TASI [file pdf, 229 Kb]
- IMU istruzioni [file pdf, 208 Kb]
- IMU modello editabile [file pdf, 278 Kb]
- Valori aree fabbricabili 2015 [file pdf, 3.937 Kb]
- Richiesta rimborso IMU/TASI [file pdf, 205 Kb]
- IMU dichiarazione per comodato [file pdf, 257 Kb]
- Regolamento IMU TASI 2016 [file pdf, 250 Kb]
- Nomina Funzionario Responsabile IMU-TASI [file pdf, 140 Kb]
- Modello atto notorio riduzione contratti legge 431/98 [file pdf, 266 Kb]
- Accordo territoriale per le locazioni - legge 431/98 [file pdf, 10.906 Kb]
- IMU - Variazioni di residenza in corso d'anno [file pdf, 136 Kb]
- Delibera Consiglio n 20 del 11-03-2019 CONFERMA ALIQUOTE IUC ANNO 2019 [file pdf, 3.012 Kb]
- IMU informativa 2020 [file pdf, 224 Kb]